La gestione delle situazioni di sovraindebitamento è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), normativa che recepisce i principi europei del "fresh start" e introduce strumenti giuridici specifici per consentire al debitore di uscire legalmente da una condizione di squilibrio finanziario.
Il Codice consente a privati, consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non soggetti alla liquidazione giudiziale di accedere a procedure giudiziali che, attraverso l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’omologazione del Tribunale, permettono di:
ristrutturare i debiti in modo sostenibile,
ridurre l’importo complessivo delle esposizioni,
sospendere le azioni esecutive e i pignoramenti,
e, al termine della procedura, ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione).
Le procedure previste dal Codice offrono percorsi differenziati in base:
alla natura dei debiti,
alla presenza o meno di patrimonio,
alla capacità reddituale del debitore,
garantendo una soluzione legalmente strutturata, trasparente e definitiva alla crisi finanziaria.
La Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore è una procedura concorsuale riservata esclusivamente al debitore "consumatore", definito dall’art. 67, comma 1, lett. a, CCII testo modificato dal Decreto Legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 come: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti in tale qualità.
La procedura consente al consumatore di proporre un piano di rientro sostenibile, anche con pagamento parziale dei debiti (falcidia), rateizzazione o cessione volontaria di redditi futuri, con l’obiettivo finale dell’esdebitazione.
La procedura è disciplinata dagli artt. 67–73 CCII.
Si tratta di uno strumento concorsuale non negoziato: il debitore presenta il piano tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), senza necessità del voto dei creditori.
Per ottenere l’omologazione, il Tribunale verifica principalmente:
(art. 70 CCII)
Il Piano deve dimostrare che:
le risorse disponibili (redditi, cespiti liquidabili, terzi garanti, ecc.) permettono un pagamento effettivo e realistico;
le misure proposte rispettano il grado dei crediti (privilegiati, chirografari, ecc.);
l’esecuzione è sostenibile per tutta la durata prevista.
(art. 69 CCII)
Il consumatore deve:
non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave;
non aver compiuto atti in frode ai creditori;
non aver già beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti (art. 283 CCII);
non aver ottenuto più di due esdebitazioni nella vita.
Comporta esclusione dalla procedura la presenza di debiti anche in parte derivanti da attività imprenditoriale o professionale non cessata o non marginale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Piano può includere, ai sensi dell’art. 67 CCII:
pagamento integrale o parziale dei debiti (falcidia);
rateizzazione a medio-lungo termine;
moratoria anche sui debiti privilegiati;
cessione volontaria di redditi futuri;
liquidazione di beni personali, se presenti;
intervento di eventuali terzi finanziatori/garanti;
trattamento differenziato dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione.
Il Piano è predisposto con l’assistenza dell’OCC, che redige la relazione prevista dall’art. 68 CCII, elemento fondamentale per l’omologazione.
Dal deposito della proposta, il Tribunale può disporre la sospensione:
di pignoramenti,
di esecuzioni immobiliari,
di sequestri e altre azioni cautelari.
La misura tutela il patrimonio del debitore e consente di eseguire il piano senza aggressioni da parte dei creditori.
(art. 71 CCII)
Se il Piano rispetta i requisiti formali e sostanziali, il Tribunale lo omologa rendendolo vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti.
(artt. 278–283 CCII)
Se il consumatore adempie al Piano:
i debiti residui vengono cancellati,
il soggetto ottiene un vero fresh start, in linea con le direttive europee.
La procedura è destinata a:
consumatori (persone fisiche) che hanno contratto debiti esclusivamente privati;
soggetti con esposizioni non collegate ad attività imprenditoriale o professionale;
debitori meritevoli che dispongono di redditi presenti o futuri per proporre un piano sostenibile.
Il Concordato Minore è una procedura concorsuale destinata ai debitori non fallibili (non soggetti a liquidazione giudiziale) che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale, nonché agli enti non commerciali, come previsto dagli artt. 74 e 75 CCII.
È lo strumento elettivo per soggetti diversi dal consumatore che si trovano in stato di sovraindebitamento e necessitano di ristrutturare la propria posizione debitoria tramite un accordo assistito dall’OCC e omologato dal Tribunale.
La procedura, disciplinata dagli artt. 74–83 CCII, è concorsuale e negoziata, in quanto prevede il coinvolgimento dei creditori mediante voto, secondo le regole degli artt. 79 e 80 CCII.
Il debitore, assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi, propone un piano di concordato che definisce tempi, modalità e percentuali di soddisfacimento dei crediti.
Può accedere al Concordato Minore chi:
è soggetto a sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, CCII;
non è stato assoggettato a liquidazione giudiziale (ex fallimento);
esercita (o ha esercitato) un’attività d’impresa o professionale, incluse micro e piccole imprese non fallibili ex art. 2 CCII;
non ha già beneficiato di altra procedura di sovraindebitamento omologata o esdebitazione nei limiti degli artt. 278–283 CCII.
Il Tribunale valuta:
la realistica attuabilità del piano, basata su redditi, cespiti, garanzie e contributi di terzi;
il rispetto delle cause di prelazione e della par condicio dei creditori;
la capacità del piano di offrire ai creditori un soddisfacimento migliore o non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria (principio del best interest of creditors).
Il concordato è approvato se raggiunge:
la maggioranza del 50% dei crediti ammessi al voto,
oppure, nelle classi, la maggioranza per classi se prevista tale suddivisione.
Il debitore deve:
non aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave;
non aver posto in essere atti in frode ai creditori;
aver fornito all’OCC informazioni complete e veritiere sulla propria situazione economica e patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 76 CCII, il piano può comprendere:
pagamento integrale o parziale (falcidia);
trattamento dei creditori privilegiati, nel rispetto dell’art. 84 CCII;
moratoria per i creditori privilegiati, se non pregiudizievole;
rateizzazioni delle obbligazioni su medio-lungo periodo;
liquidazione di beni personali o aziendali;
continuità aziendale, anche indiretta (affitto o cessione d’azienda);
conferimento di beni o finanziamenti da parte di terzi;
classi di creditori, quando opportuno per la struttura del debito.
L’OCC redige la relazione particolareggiata prevista dall'art. 75 CCII, nella quale analizza le cause dell’indebitamento, la condotta del debitore, la meritevolezza, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale relazione è un documento obbligatorio e costituisce il principale supporto tecnico al Tribunale ai fini dell’omologazione.
Dal deposito della proposta:
può essere disposta la sospensione di pignoramenti e altre azioni esecutive;
può essere bloccata la vendita forzata di beni aziendali o professionali;
sono sospese le azioni cautelari, salvo casi urgenti.
Ciò tutela la continuità operativa e preserva il valore dei beni.
Il Tribunale omologa il concordato se:
l’approvazione dei creditori è valida;
il piano è fattibile e conveniente;
non emergono atti in frode o gravi irregolarità.
L’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti.
A seguito dell’esecuzione del piano:
il debitore ottiene la liberazione dai debiti residui;
può riprendere l’attività economica senza il peso del passato (fresh start);
restano esclusi i debiti non esdebitabili ex art. 280 CCII (ad es. obblighi alimentari, risarcimento da illecito extracontrattuale doloso, sanzioni penali, ecc.).
Il Concordato Minore è destinato a:
imprenditori commerciali non soggetti a liquidazione giudiziale;
imprenditori agricoli;
artigiani, professionisti e lavoratori autonomi;
start-up innovative e micro-imprese;
enti non commerciali;
ex imprenditori con debiti residui da attività cessata.
La Liquidazione Controllata è una procedura concorsuale a carattere liquidatorio, disciplinata dagli artt. 268–277 CCII, destinata a consumatori, professionisti, imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, imprenditori agricoli, enti non commerciali e start-up innovative, privi delle risorse necessarie per proporre un piano di ristrutturazione (art. 268 CCII), ma che dispongono di beni o patrimoni da liquidare.
È lo strumento tipico per i debitori sovraindebitati che non possono sostenere un concordato o un piano di rientro, ma possono garantire ai creditori una soddisfazione, anche parziale, mediante liquidazione del proprio patrimonio.
Natura e Funzionamento della Procedura
La procedura prevede la liquidazione del patrimonio del debitore sotto il controllo del Tribunale e del Liquidatore nominato, con successiva possibile esdebitazione.
Si tratta di una procedura:
concorsuale
non negoziata (non richiede il voto dei creditori)
a vocazione liquidatoria, non finalizzata al mantenimento dell’attività ma alla dismissione ordinata dei beni
accessibile anche senza il requisito della meritevolezza preventiva, salvo i limiti specifici dell’art. 69 CCII (assenza di dolo o colpa grave) .
Requisiti di Accesso
Ai sensi dell’art. 268 CCII, può accedere chi:
è in stato di sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c, CCII);
non può proporre un piano né un concordato per insufficienza di risorse disponibili;
dispone di un patrimonio, anche minimo, da liquidare;
non è soggetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento);
non ha determinato con dolo o colpa grave il proprio sovraindebitamento (art. 69 CCII).
Possono accedervi:
privati/consumatori
professionisti
piccoli imprenditori non fallibili
artigiani
imprenditori agricoli
ex imprenditori con residui debiti
enti non commerciali
Oggetto della Liquidazione
Secondo gli artt. 268 e 270 CCII, possono essere liquidati:
immobili di proprietà;
autoveicoli e motocicli;
beni mobili di valore;
conti correnti e depositi;
beni intestati al debitore ma detenuti da terzi;
partecipazioni societarie;
attrezzature, cespiti e beni afferenti attività professionale o d'impresa;
redditi eccedenti il minimo vitale (art. 545 c.p.c. richiamato dall’art. 270 CCII);
contratti assicurativi riscattabili;
crediti verso terzi.
Sono invece esclusi:
beni impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
strumenti indispensabili per la vita familiare o per esercitare l’attività professionale nei limiti stabiliti dal giudice;
stipendi, pensioni e redditi nei limiti del “minimo vitale”.
Fasi della Procedura
Il debitore, tramite l’OCC, presenta l’istanza di apertura della liquidazione controllata (art. 268 CCII), completa di:
elenco dei creditori;
elenco dei beni;
dichiarazioni sui redditi;
documentazione patrimoniale;
relazione particolareggiata dell’OCC (art. 268, comma 3 CCII).
Il Tribunale, verificati i requisiti, dispone l’apertura della liquidazione (art. 270 CCII), nomina il Liquidatore e ordina:
la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari individuali;
la formazione dello stato passivo;
la gestione accentrata di tutti i beni.
Il Liquidatore:
vende i beni secondo modalità competitive;
redige inventario, stato passivo e programma di liquidazione;
gestisce i rapporti con i creditori;
deposita relazioni periodiche.
Distribuzione proporzionale delle somme secondo l’ordine di prelazione (art. 277 CCII):
crediti prededucibili
privilegiati
chirografari
Dal decreto di apertura:
si bloccano pignoramenti mobiliari e immobiliari;
si arrestano vendite all’asta in corso;
non possono essere iniziate nuove azioni esecutive;
sono sospese misure cautelari non urgenti.
Sono revocabili atti dispositivi, pagamenti o garanzie pregiudizievoli compiuti nei due anni antecedenti.
Il Liquidatore può:
sciogliersi dai contratti pendenti;
subentrarvi se utile alla procedura.
Una volta conclusa la liquidazione e distribuite le somme, il debitore può ottenere:
l’esdebitazione piena, con cancellazione dei debiti residui;
anche in caso di parziale soddisfacimento dei creditori;
purché abbia collaborato lealmente durante la procedura.
Restano esclusi (art. 280 CCII):
obblighi alimentari;
debiti da illecito extracontrattuale doloso;
sanzioni penali, tributarie e amministrative punitive;
debiti dichiarati inesdebitabili da legge o sentenza.
La Liquidazione Controllata è destinata a:
privati e consumatori che non possono sostenere un piano ma dispongono di patrimonio liquidabile;
professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti dall’attività;
micro e piccole imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale;
ex imprenditori che hanno cessato l’attività;
soggetti con esposizioni miste (private + professionali) non ammissibili ad altre procedure.
L’Esdebitazione del Debitore Incapiente è una misura straordinaria introdotta dal D.Lgs. 14/2019, disciplinata dall’art. 283 CCII, che consente al debitore meritevole, totalmente privo di beni e di redditi utilmente aggredibili, di ottenere la cancellazione integrale dei debiti, anche in assenza di un piano o di una liquidazione.
Si tratta quindi di una procedura senza pagamento, destinata a soggetti che si trovano in uno stato di incapacità assoluta e non colpevole.
È uno strumento eccezionale, coerente con i principi europei di fresh start per i soggetti sovraindebitati in condizione di grave vulnerabilità economica.
Possono accedere all’esdebitazione:
persone fisiche (consumatori, ex professionisti, ex imprenditori non fallibili);
soggetti privi di patrimonio, anche minimo;
soggetti senza redditi eccedenti il minimo vitale;
debitori che non possono proporre né un piano né la liquidazione controllata.
Non è ammessa per:
soggetti con patrimonio liquidabile;
soggetti con redditi superiori al minimo vitale;
debitori che negli ultimi 5 anni hanno già beneficiato dell’esdebitazione (art. 283, c. 4 CCII);
soggetti che hanno ottenuto più di due esdebitazioni nella vita.
Ai sensi dell’art. 283 CCII, il debitore deve dimostrare:
Deve risultare:
assenza di beni mobili e immobili utilmente liquidabili;
assenza di depositi, risparmi, conti correnti con saldo rilevante;
redditi insufficienti per qualsiasi forma di pagamento ai creditori.
Il debitore deve essere:
privo di dolo o colpa grave nell’origine del sovraindebitamento;
non aver compiuto atti in frode ai creditori;
cooperativo nei confronti dell’OCC e del Tribunale.
L’OCC deve certificare che:
un piano non è proponibile per insufficienza delle risorse;
una liquidazione controllata non è possibile per mancanza totale di beni.
Il debitore presenta un’istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII, tramite:
l’OCC, che redige la relazione particolareggiata;
la documentazione comprovante assenza di beni e redditi.
Il giudice verifica:
la veridicità delle condizioni di incapienza;
la meritevolezza;
l’assenza di procedure pendenti che renderebbero possibile una liquidazione.
Se sussistono tutti i requisiti, il Tribunale dichiara:
la cancellazione totale dei debiti (esclusi quelli non esdebitabili ex art. 280 CCII).
L’esdebitazione opera immediatamente dalla pubblicazione del decreto.
Come previsto dall’art. 280 CCII, restano esclusi:
obblighi alimentari;
risarcimento del danno da illecito extracontrattuale doloso;
sanzioni penali, tributarie e amministrative aventi natura punitiva;
debiti non menzionati nell’istanza per colpa grave o dolo del debitore.
Una peculiarità dell’art. 283 CCII è la clausola secondo cui, entro 4 anni dall’esdebitazione:
se il debitore ottiene significativi miglioramenti reddituali,
non dipendenti da sopravvenienze meramente occasionali,
il giudice può ordinargli di pagare una quota proporzionata ai creditori.
Il provvedimento:
estingue tutte le obbligazioni pregresse,
libera il debitore da ogni esposizione pendente.
Il debitore:
può rientrare nel sistema economico, creditizio e lavorativo;
non è soggetto a vincoli o piani di pagamento.
Tranne i limiti temporali (5 anni e max 2 volte nella vita), l’esdebitato può:
avviare una nuova attività;
contrarre nuovi rapporti;
accedere a strumenti di ristrutturazione in futuro, se necessario.